Sospensione dell’esecutorietà del provvedimento impugnato e ricorso al CNF ex art. 700 cpc

In sede di gravame al CNF, il ricorrente ha facoltà di chiedere, ex art. 283 c.p.c., la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, mediante apposita richiesta inserita nel ricorso, ovvero in atto separato contenente l’istanza con l’illustrazione dei motivi che la sorreggono (attinenti al periculum in mora e al fumus boni juris). E’ conseguentemente inammissibile la richiesta di sospensiva avanzata ai sensi dell’art. 700 c.p.c., che riveste infatti un ruolo meramente residuale, ovvero subordinato al fatto che l’ordinamento non preveda un rimedio cautelare tipico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 129

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 25 Ottobre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 03 Novembre 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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