Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente

L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 388

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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