Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 16 Ottobre 2018- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 10 Marzo 2014 (censura)
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