In considerazione della decisione della Corte di cassazione che sancisce la non sussistenza dell’incompatibilità tra lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore e la conservazione dell’iscrizione nell’albo degli avvocati, deve ritenersi fondato il ricorso al C.N.F. avverso la delibera del C.d.O. di cancellazione per incompatibilità. (Accoglie i ricorsi avverso delibere C.d.O di Viterbo, 23 giugno 1998 e 9 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GAZZARA, rel. BONZO), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 293
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 31 Dicembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 09 Luglio 1998
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