Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 27 Settembre 2018 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Ottobre 2013 (sospensione)
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