L’avvocato comunitario «stabilito», il quale abbia conseguito un titolo professionale che lo abiliti all’esercizio della professione forense nel proprio ordinamento, può esercitare in Italia la professione di avvocato utilizzando, però, il titolo di origine, che va indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di provenienza; il titolo, inoltre, deve essere utilizzato in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato (che è prerogativa dei professionisti italiani o di quella particolare categoria di avvocati comunitari «stabiliti» che abbia raggiunto l’«integrazione»).
Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 85 del 27 Luglio 2018
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