L’invio, da parte di un avvocato, di lettere a sindaci di Comuni con la richiesta di fornire gli elenchi nominativi dei dipendenti interessati alla proposizione di un’azione giudiziaria già promossa con successo, comporta la violazione del principio deontologico di divieto di accaparramento di clientela a cui dovrebbe uniformarsi il comportamento dell’avvocato. (Nella specie in considerazione della minor colpa accertata la sanzione della censura è stata sostituita con quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 30 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 289
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 289 del 28 Dicembre 1999 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Settembre 1997 (censura)
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