Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
Quesito n. 1
Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
Quesito n. 2
Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
Quesito n. 3
Il COA ha posto due interrogativi:
a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
Quesito n. 4
Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.
Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 67 del 17 Luglio 2015- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera (quesito)
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