Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa (Nel caso di specie, in un proprio atto giudiziario l’avvocato aveva scritto: “…la supina presa di posizione da parte del Giudice dell’esecuzione a favore del debitore…”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritrenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 27 Settembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)
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