Viene meno al rapporto di fiducia tra avvocato e cliente, e pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, il professionista che partecipi ad operazioni estranee al rapporto professionale in virtù delle quali instauri rapporti economici con il cliente, provvedendo alla vendita di un immobile con successiva divisione con il cliente dell’utile ottenuto. (Nella specie, in considerazione della restituzione della somma ricevuta, la sanzione della sospensione di mesi sei è stata sostituita con quella della sospensione per mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 14 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 287
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 14 Novembre 1996 (sospensione)
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