Ritiene la Commissione che il praticante, già iscritto all’Elenco degli abilitati al patrocinio e successivamente cancellato, ben possa essere reiscritto al suddetto elenco, e possa quindi, ove il sessennio a seguito dell’abilitazione non sia stato completato, svolgere un ulteriore periodo di patrocinio. Rimane comunque ferma, per il computo del sessennio, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione, e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.
Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 12 dicembre 2018, n. 84
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 84 del 12 Dicembre 2018- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera (quesito)
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