Il COA di Sulmona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione all’elenco degli avvocati specialisti di cui all’art. 3 del D.M. 144/2015 di un iscritto che abbia conseguito nell’anno 2002 un diploma di specializzazione rilasciato dall’Università di Teramo a seguito della frequenza di un corso specialistico di durata biennale. Chiede inoltre di sapere se il medesimo iscritto possa spendere il titolo di specialista.

La risposta è nei seguenti termini: il DM 144/2015 è allo stato inapplicabile, a seguito della sentenza n. 5575/2017 del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimo l’art. 3 del provvedimento.
Il quesito è pertanto non attuale.
Quanto alla seconda parte del quesito, l’art. 9, comma 8 della L. 247/2012 prevede espressamente la possibilità che coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 novembre 2018, n. 77

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 77 del 21 Novembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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