La giurisdizione professionale -conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati- è conforme all’art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata in Italia con L. 4 agosto 1955 n. 848), giacché i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell’ordine professionale, e quindi in una posizione incompatibile con l’esercizio della funzione giurisdizionale, bensì in una posizione di “terzietà”, analogamente a tutte le magistrature.
Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Doronzo), SS.UU, sentenza n. 2084 del 24 gennaio 2019
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 2084 del 24 Gennaio 2019 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 44 del 14 Maggio 2018
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