Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione: essendosi date una cancellazione e una reiscrizione, il praticante si è nuovamente iscritto nella vigenza della disciplina attuale e, dunque, ad esso non può applicarsi la deroga di cui l’art. 1, comma 2 del DM n. 70/2016, limitata ai tirocini in corso di svolgimento.
Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 64
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 64 del 24 Ottobre 2018- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera (quesito)
0 Comment