L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove, invece, la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine prescrittivo ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (tale deve essere considerato il trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 8 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 280
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 28 Dicembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Maggio 1998
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