Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che richieda e ottenga da un terzo estraneo una somma di denaro avvalendosi della propria competenza professionale senza poi restituirla e inoltre non comunichi la sua qualifica e il nominativo del cliente per il quale opera. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione di mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 276
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 276 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 1997
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