Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di correttezza e lealtà – Omessa restituzione documenti – Omesse informazioni sullo stato delle pratiche – Trattenimento somme a compensazione di parcella – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di correttezza e lealtà l’avvocato che dopo la revoca del mandato non consegni, o consegni con notevole ritardo, nonostante i solleciti, la documentazione richiesta, ometta di rendere l’estratto contabile delle pratiche a lui affidate e trattenga somme del cliente a compensazione delle sue spettanze professionali. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura, anche in considerazione dei rapporti intercorsi tra l’avvocato ed il cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 12 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 28 dicembre 1999, n. 271

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 271 del 28 Dicembre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 12 Giugno 1996 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment