Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Rapporti di carattere economico estranei al mandato – Ottenimento di mutuo dal cliente – Omesso adempimento delle obbligazioni assunte – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che richieda e accetti somme di denaro a titolo di mutuo e provveda solo parzialmente alla restituzione di tali somme. (Nella specie, considerata la mancanza di precedenti del ricorrente è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione di mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O di Bergamo, 3 giugno 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 262

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 10 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 03 Giugno 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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