La mancanza di uno dei requisiti tassativamente previsti dall’art.17 r.d.l. 1578/1933, in particolare il pieno godimento dei diritti civili al momento della richiesta di iscrizione, comporta il rigetto della domanda stessa. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 21 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SICILIANO, rel. PAURI), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 261
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 10 Dicembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 21 Dicembre 1998
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