Il professionista che, in scritti difensivi, usi espressioni offensive verso i colleghi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di dignità e decoro proprio della classe forense. (Nella specie il professionista aveva prospettato l’esistenza di un accordo illecito o illegittimo posto in essere dal collega in suo danno. La sanzione della censura è stata sostituita con la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 4 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 10 dicembre 1999, n. 256
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 10 Dicembre 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 04 Aprile 1997 (censura)
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