Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di lealtà e fedeltà, il professionista che utilizzi contro un ex-cliente documenti avuti in ragione del mandato precedentemente svolto. (Nella specie il professionista aveva redatto un atto transattivo e lo aveva fatto firmare alla parte; successivamente, malgrado il mandato di custodia ricevuto e l’incarico di perfezionare la transazione, aveva utilizzato l’atto contro la parte stessa). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 9 gennaio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 249
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 09 Dicembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 09 Gennaio 1998
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