I termini “breve” e “lungo” per l’impugnazione delle sentenze CNF in Cassazione

La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense è soggetta – ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31/12/2012, n. 247 (già art. 56, terzo co., del r.d.l. 27/11/1933, n. 1578) – al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione d’ufficio della pronuncia contestata. Resta, invece, salva l’applicabilità del termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d’ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa.

Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 487 del 10 gennaio 2019

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

abc, Giurisprudenza Cassazione

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