L’avvocato che non ha provveduto o non ha fatto provvedere al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 2 maggio 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 244
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 09 Dicembre 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Maggio 1996 (avvertimento)
0 Comment