L’avvocato che trattenga ingiustificatamente somme avute in ragione del mandato, ometta di darne il rendiconto e di emettere fattura pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di probità, lealtà e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, essendo risultato prescritto uno degli addebiti, la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla sanzione della sospensione per anni uno). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 gennaio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 240
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 09 Dicembre 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 31 Gennaio 1997 (cancellazione)
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