Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione su ricusazione – Impugnazione al C.N.F. – Effetto sospensivo – Non sussiste – Eccezione di incostituzionalità – Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata l’eccezione di costituzionalità relativamente agli artt. 3 e 24 Cost. dell’art. 53, 3o comma l.p. che dispone la prosecuzione del procedimento disciplinare già aperto, e non la sua sospensione, quando sia proposto gravame avverso preliminari decisioni sulle ricusazioni o sulle astensioni. L’eventuale sospensione del procedimento può infatti essere disposta solo dal C.d.O. che opera una decisione discrezionale, mentre una diversa normativa porterebbe a sospensioni strumentali finalizzate al perpetuo rinvio di decisioni di merito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 11 settembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. BONAZZI, rel. BONAZZI), sentenza del 9 dicembre 1999, n. 236

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 09 Dicembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Gorizia, delibera del 11 Settembre 1995
Giurisprudenza CNF

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