Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e sulle iniziative da intraprendere. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 30 settembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 204
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 04 Novembre 1999 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 30 Settembre 1996 (avvertimento)
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