L’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo è riservata ai professionisti dipendenti di enti pubblici, assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso; pertanto laddove non vi sia la garanzia del rapporto di pubblico impiego non può ammettersi l’iscrizione del professionista nell’elenco speciale, a nulla rilevando la funzione pubblica svolta dal datore di lavoro. (Nella specie è stata rigettata la domanda di iscrizione del dipendente ENPAM – Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri).(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 17 dicembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 4 novembre 1999, n. 201
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 04 Novembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 17 Dicembre 1998
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