Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non debbono essere contestate con la specificità tipica del processo penale, essendo sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, nullità della decisione per omessa specificazione degli addebiti, quando gli addebiti medesimi siano stati espressi, se pur genericamente, ed abbiano consentito all’incolpato di difendersi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avellino, 3 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 193
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 28 Ottobre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 03 Dicembre 1996 (censura)
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