Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ecceda i limiti del mandato ricevuto assumendo iniziative non concertate con il cliente e che usi espressioni offensive nei confronti del collega di controparte. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Avellino, 3 dicembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 28 ottobre 1999, n. 192
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Ottobre 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera del 03 Dicembre 1996 (sospensione)
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