Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Omesso adempimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che abbia assunto il mandato professionale di provvedere alla riconsegna di determinate somme avute in precedenza dal cliente e che, non avendo adottato le normali regole di diligenza e prudenza, non provveda poi alla restituzione a causa di una rapina subita. (Nella specie la sanzione della sospensione a mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 febbraio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Febbraio 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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