Il procedimento disciplinare comporta un giudizio complessivo sulla condotta dell’incolpato cui va irrogata una pena unica, la maggiore assorbendo la minore, ancorché siano vari gli addebiti. Tale sanzione non è la somma di altrettante pene singole sugli addebiti contestati, ma la valutazione complessiva della condotta dell’incolpato. (Nella specie al professionista condannato a quattro mesi di sospensione era stata inflitta anche la sanzione della censura per altro addebito collegato al primo). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 7 dicembre 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 168
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 23 Ottobre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Dicembre 1995
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