Per il principio di autonomia e libertà di determinazione è vietato al professionista dipendente di ente privato l’iscrizione all’albo professionale. L’unica eccezione all’ipotesi di incompatibilità è, infatti, quella prevista dall’art. 3 l.p.f. per i dipendenti degli enti pubblici assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente stesso. (Nella specie è stato cancellato dall’albo il professionista dipendente di una società privata, anche se lo stesso, per motivi sindacali, percepiva lo stipendio pur non svolgendo alcuna attività lavorativa). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 15 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SGROMO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 165
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 12 Ottobre 1999 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 15 Ottobre 1996 (cancellazione amm.va)
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