Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che chieda somme in prestito al cliente senza dare alcuna garanzia e omettendo altresì di restituirle. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. FRANCO), sentenza del 12 ottobre 1999, n. 161
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Febbraio 1997 (sospensione)
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