L’omessa audizione del professionista e il mancato rispetto del termine minimo inderogabile di dieci giorni previsto dall’articolo 45 r.d.l. 1578/33 per la difesa del professionista stesso determina la nullità del provvedimento adottato. (Nella specie il termine di dieci giorni non era stato computato considerando la sospensione del periodo feriale dal 1o agosto al 15 settembre). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 19 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. CRICRÌ), sentenza del 27 settembre 1999, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 27 Settembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 19 Settembre 1998
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