aLa convocazione del collegio giudicante contenuta in un documento inviato via fax singolarmente a tutti i consiglieri, e per il quale si abbia documentazione dell’avvenuto ricevimento tramite la ricevuta emessa dal fax (con la dicitura ok accanto al numero telefonico), costituisce prova della effettiva e regolare convocazione del collegio giudicante e pertanto della sua corretta costituzione. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 novembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGERI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 138
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 27 Settembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Novembre 1997
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