Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale di prescrizione – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma e si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere; ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima (e in questa seconda ipotesi rientra l’ingiustificato trattenimento di somme del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 10 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 27 Settembre 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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