La mera proposizione dell’istanza di ricusazione non determina l’automatica sospensione del procedimento disciplinare, occorrendo al contrario che l’istanza sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell’ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove se ne accerti l’inammissibilità, il procedimento può continuare (poiché occorre contemperare i principi di legge con l’esigenza di impedire espedienti dilatori). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 11 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 27 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 11 Dicembre 1997
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