La ricusazione non è ammessa nei confronti dell’intero C.d.O. ma soltanto dei singoli componenti e per i motivi indicati nel codice di procedura civile, mediante atto sottoscritto dalla parte o da un procuratore speciale da depositarsi nella segreteria dell’organo ricusato almeno un giorno prima del dibattimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 11 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 134
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 27 Settembre 1999 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 11 Dicembre 1997
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