Il ricorso al C.N.F., avverso un provvedimento disciplinare del C.d.O., deve essere dichiarato ammissibile quando, sebbene sintetico, individui i punti di fatto e di diritto per i quali il ricorrente si duole. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma, 8 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 17 settembre 1999, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Luglio 1997 (sospensione)
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