Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Rigetto istanza di ricusazione – Riunione del procedimento relativo con altri – Cessazione della materia del contendere.

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il procedimento relativo al provvedimento impugnato davanti al C.N.F. (nella specie il rigetto della istanza di ricusazione) sia stato riunito ad altri per la decisione nel merito. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Trieste, 14 aprile 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 122

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 Settembre 1999 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Aprile 1997
Giurisprudenza CNF

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