Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando il procedimento relativo al provvedimento impugnato davanti al C.N.F. (nella specie il rigetto della istanza di ricusazione) sia stato riunito ad altri per la decisione nel merito. (Dichiara cessata la materia del contendere avverso decisione C.d.O. di Trieste, 14 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PAURI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 17 Settembre 1999 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera del 14 Aprile 1997
0 Comment