È inammissibile, per mancanza d’interesse, il ricorso al C.N.F. contro un provvedimento del C.d.O. con cui sia stato dichiarato che non esistono elementi tali da configurare una ipotesi di infrazione disciplinare. Infatti, l’interesse ad impugnare una sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile. (Nella specie il C.d.O. aveva emesso sentenza di archiviazione per inesistenza di una infrazione disciplinare). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 settembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 17 Settembre 1999 (respinge) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Settembre 1997 (archiviazione)
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