Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che ometta di svolgere il mandato ricevuto, si appropri di somme avute in ragione dello stesso e dia false informazioni al cliente provocando allo stesso un grave danno patrimoniale. (Nella specie, anche in considerazione del grave danno patrimoniale, è stata confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINUOVO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 17 Settembre 1999 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 21 Settembre 1998 (radiazione)
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