L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto disciplinarmente rilevante, a nulla rilevando l’eventuale apertura, nel predetto termine, del procedimento penale, ove non sia stato aperto il procedimento disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 4 novembre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 17 settembre 1999, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 17 Settembre 1999 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Novembre 1996
0 Comment