La notifica della decisione disciplinare effettuata direttamente presso lo studio dell’incolpato, e non presso lo studio del suo difensore domiciliatario, è valida in quanto largamente idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa del destinatario dell’atto, anche in considerazione della natura del procedimento, della qualità dell’incolpato e della sua ampia legittimazione all’autodifesa. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Luglio 1994 (sospensione)
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