È manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 38 e 40 r.d.l. 1578/33 per preteso contrasto con l’art. 25 della costituzione poiché il consiglio dell’ordine, nella esplicazione del suo potere disciplinare, svolge il relativo compito all’interno dell’ordine forense per la tutela degli interessi che sono essenzialmente della classe professionale; pertanto la funzione disciplinare, attribuita ai consigli, ha natura amministrativa e non giurisdizionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Luglio 1994 (sospensione)
0 Comment