L’articolo 38, terzo comma, della legge professionale forense dispone che il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 luglio 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 116
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 17 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Luglio 1994 (sospensione)
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