Avvocato – Tenuta albi – Magistrato – Iscrizione di diritto – Applicazione dell’incompatibilità ex art. 26 r.d.l. 1578/33 e l. 27/97.

Il magistrato iscritto di diritto all’albo professionale forense non può svolgere la professione forense per il periodo di due anni dinanzi al tribunale dove lo stesso aveva svolto le funzioni di magistrato negli ultimi tre anni, come previsto dall’art. 27 r.d.l. 1578/33, non abrogato né modificato dalla legge n. 27/97. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 9 dicembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SGROMO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 115

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 17 Settembre 1999 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 09 Dicembre 1997
Giurisprudenza CNF

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