Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per mancanza di interesse nell’ipotesi in cui il professionista, che aveva proposto ricorso al C.N.F. avverso un provvedimento d’iscrizione all’albo, abbia egli stesso rinunciato all’iscrizione, avendola ottenuta presso altro consiglio dell’ordine. L’interesse ad agire, infatti, deve sempre sussistere per poter portare ad un provvedimento attuativo. (Dichiara estinto per cessata materia del contendere il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pavia, 30 marzo 1998 e 25 maggio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. RUGGIERI), sentenza del 17 settembre 1999, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 17 Settembre 1999 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Pavia, delibera del 25 Maggio 1998
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