Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, deve dimostrare che:
– presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione degli affari legali dell’ente;
– che a detto ufficio egli sia adibito, occupandosi in via esclusiva delle cause e degli affari dell’ente. (Nella specie è stato cancellato il professionista che non era stato inquadrato nella struttura legale dell’ente, peraltro inesistente presso la succursale dove lo stesso prestava servizio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Campobasso, 4 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ALPA), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 180
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 17 Settembre 1999 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Campobasso, delibera del 04 Aprile 1997 (cancellazione amm.va)
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