Dispensa dalla prova attitudinale: il termine “dimezzato” per l’impugnazione da parte del Procuratore Generale è costituzionalmente legittimo

La deliberazione del COA in merito alla dispensa della prova attitudinale ex art. 13, co. 4, D.Lgs. n. 96/2001 è impugnabile al CNF entro il termine di 20 giorni, che è paritariamente assegnato dal legislatore alla parte privata ed alla parte pubblica, con la sola differenza, derivante dalla struttura della seconda, che, per essa, detto termine è diviso a metà tra il Procuratore della Repubblica, destinatario della notifica del provvedimento impugnabile, ed il Procuratore generale, cui spetta la decisione ultima in ordine all’impugnazione. La circostanza che quest’ultimo possa eventualmente venire a conoscenza del provvedimento solo dieci giorni prima della scadenza del termine utile per proporre l’impugnazione è bilanciata dal fatto che il Procuratore generale, nel decidere in ordine all’impugnazione, si avvale del parere motivato che, nei dieci giorni precedenti (o in un eventuale più breve lasso di tempo), il Procuratore della Repubblica ha già elaborato. Tra la posizione della parte privata e quella della parte pubblica (unitariamente considerata nella sua articolazione tra pubblico ministero di primo e secondo grado) non è dato quindi ravvisare alcuna reale e significativa sperequazione, con conseguente insussistenza del requisito della non manifesta infondatezza del relativo dubbio di costituzionalità.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016

abc, Giurisprudenza Cassazione

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